Sistema interno di segnalazione di comportamenti illeciti
In conformità con la legge n. 171/2023 Coll., sulla protezione degli informatori, la società Canna b2b s.r.o. (di seguito denominata “Soggetto obbligato”) ha implementato un sistema interno di segnalazione di comportamenti illeciti (di seguito denominato “Sistema di segnalazione interna”). Tale sistema è destinato ai dipendenti e ad altre persone che, nell'ambito del loro lavoro o di attività simili, sono venuti a conoscenza di comportamenti illeciti che costituiscono un reato o un illecito punibile con una sanzione pecuniaria di almeno 100.000 CZK ai sensi della legge. Tali comportamenti sono contrari alle leggi della Repubblica Ceca o al diritto dell'Unione Europea (in particolare alla Direttiva (UE) 2019/1937).
Le segnalazioni possono essere presentate da:
- un dipendente dell'Entità obbligata,
- una persona che svolge altre attività simili per l'Entità obbligata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b), h) o i) della legge n. 171/2023 Coll.
L'Entità soggetta all'obbligo esclude l'accettazione di segnalazioni da parte di persone che non svolgono attività lavorative o altre attività simili per conto dell'Entità soggetta all'obbligo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettere a), b), h) o i) della legge n. 171/2023 Coll.
Procedura per la presentazione delle segnalazioni
L'Entità soggetta all'obbligo consente la presentazione delle segnalazioni nei seguenti modi:
- Per iscritto – inviando una segnalazione scritta all'indirizzo dell'ente obbligato contrassegnato con la dicitura “Non aprire – riservato (informatore)”.
- Per e-mail – inviando la segnalazione all'indirizzo e-mail: [email protected].
- Per telefono – al numero +420 774 766 034.
- Verbalmente – davanti alla persona competente, che registrerà la segnalazione in un registro.
La persona competente è Tereza Malá.
Oltre al sistema di segnalazione interno, l'informatore ha il diritto di presentare una segnalazione tramite il Ministero della Giustizia della Repubblica Ceca. Questa opzione può essere utilizzata sulla piattaforma ufficiale:https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni
Protezione dell'informatore e riservatezza
- La segnalazione deve contenere informazioni che consentano l'identificazione dell'informatore. Le segnalazioni anonime non saranno trattate – ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della legge n. 171/2023 Coll., il soggetto obbligato non è tenuto ad accettare o trattare segnalazioni anonime (con le eccezioni specificate nella legge).
- Il soggetto obbligato è tenuto a mantenere la riservatezza sull'identità dell'informatore e sul contenuto della segnalazione – solo le persone autorizzate hanno accesso a tali informazioni.
- L'informatore è protetto da qualsiasi ritorsione (ad esempio, licenziamento, deterioramento delle condizioni di lavoro) per aver effettuato una segnalazione in buona fede.
Il soggetto obbligato ha emanato linee guida interne che regolano in dettaglio la protezione degli informatori, compresa la procedura esatta per la segnalazione e il trattamento delle segnalazioni. In caso di incertezza sulla procedura, si applicano le norme stabilite nelle presenti linee guida interne.
Trattamento delle segnalazioni e uso improprio
- L'ente obbligato è tenuto a valutare la segnalazione e a decidere in merito alle ulteriori azioni da intraprendere entro 30 giorni dal ricevimento della stessa.
- In caso di segnalazioni più complesse, tale termine può essere prorogato a 60 giorni; l'informatore deve essere informato della proroga.
- Dopo aver esaminato la segnalazione, l'informatore sarà informato dell'esito e delle misure adottate.
- La presentazione di una segnalazione consapevolmente falsa può essere considerata un abuso della tutela giuridica e può comportare procedimenti disciplinari o altre azioni legali.
- L'ente obbligato si riserva il diritto di adottare misure per tutelare i propri diritti in caso di segnalazioni consapevolmente false.